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INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEGLI APPARATI CB
Si fa presente che l’apparato deve essere utilizzato sul territorio nazionale limitatamente sulle
frequenze indicate nelle note 49A, 49B, 49C, 49D, 49E e 49G del vigente Piano Nazionale
Ripartizione Frequenze, emanato con decreto 13.11.2008.
Qualora si operi nei 40 canali tra le frequenze da 26,965 a 27,405 MHz (v. nota 49G), si
rientra nel regime di utilizzo di “libero uso”, ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera p) del
dLgs 1 agosto 2003 n. 259, modificato dLgs 28 maggio 2012 n. 70, con salvo quanto disposto
dal capo VI art 145 (dichiarazione di possesso) e dall’allegato 25 art. 36 (contributo
amministrativo annuo) dello stesso decreto.
Qualora, invece, si operi nella configurazione 34 canali, tra le frequenze da 26,855 a 26,955
MHz (v. note 49A, 49B, 49C, 49D, 49E) è soggetto al regime d’uso di “autorizzazione
generale”, ai sensi dell’art. 104, comma 1, paragrafo 2), numeri 2.2), 2.3), 2.4), 2.5), 2.7)
del citato decreto lgs.
Art. 105 - Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza
alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, com-
presi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in
particolare:
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste ultime risultino
escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni inter-
nazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.
Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145.
Art. 145 - Banda cittadina CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera p), sono
consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo re-
stando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

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