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NORMATIVA ITALIANA
In Italia gli obblighi previsti per l’esercizio di
pratica d’impiego recante una sorgente di
radiazioni ionizzanti Raggi-X sono previsti nelle
seguenti disposizioni legislative:
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato
dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241
attuazione delle direttive 89/618 Euratom –
90/641 Euratom – 92/3 Euratom e 96/29
Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187
attuazione delle direttive 97/43 Euratom in
materia di protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche
D.Lgs. 626/94, e successive modifiche ed
integrazioni
riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro
questi decreti legislativi prevedono:
che chiunque intenda intraprendere una
pratica comportante detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti deve darne
comunicazione trenta giorni prima
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e
agli organi dell’Azienda Sanitaria Nazionale.
La procedura per tale comunicazione è
prevista nell’allegato VII – ex D.Lgs. n.230/95
di acquisire da un Esperto Qualificato una
relazione scritta contenente le valutazioni e le
indicazioni di radioprotezione inerenti la
pratica stessa
che l’Esperto Qualificato provveda a
comunicare al datore di lavoro i relativi
adempimenti, indicati tramite apposita
relazione scritta