INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEGLI APPARATI CB
Si informa che il presente apparato può essere utilizzato sul territorio nazionale limitatamente sulle frequenze da
26,965 a 27,405 MHz, indicate nella nota 49G del vigente Piano Nazionale Ripartizione Frequenze, emanato con
Decreto 13 novembre 2008.
L’utilizzo dell’apparato in questione rientra nel regime di “libero uso”, ai sensi dell’Art. 105, comma 1, lettera p) del
Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, fatto salvo quanto disposto dall’Art. 145 (dichiarazione di possesso) e
dall’Art. 36 dell’allegato 25 (contributo amministrativo annuo) del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259.
Art. 105 - Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per
collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità
di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate;
sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla
generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145.
Art. 145 - Banda cittadina CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera p), sono consentite ai cittadini di
età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con
i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena re
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strittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli
effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte
di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni
di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
Allegato 25, Art. 36 - Attività in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo,
compreso l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all’articolo 145 del Codice, di euro 12,00 com
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plessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
Rispettate sempre la privacy altrui
Questa è una norma di fondamentale importanza per chiunque operi nel settore del radioa-
scolto.Tenete presente che il contenuto delle comunicazioni radio ricevute non può essere
divulgato in alcun modo a terzi, la legge punisce chi utilizza per scopi non leciti le informa-
zioni ricevute o comunque violi tale norma.